Fattura elettronica. Tutto già detto? Non proprio.
La regola generale in materia di fatturazione impone l’emissione della fattura entro le ore 24 dello stesso giorno in cui l’operazione viene effettuata. Sono previste una serie di ipotesi nelle quali è possibile emettere fattura in un momento successivo a quello di effettuazione dell’operazione purché in possesso di apposita documentazione (art. 21 D.P.R. n. 633/1972). In particolare, il differimento della fatturazione riguarda sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
Poiché la gestione di una fattura elettronica non è intuitiva e richiede dimestichezza con la piattaforma informatica, è da supporre che una parte dei contribuenti demandi al proprio commercialista l’emissione del documento elettronico. Ciò comporterà necessariamente la necessità di avvalersi della fatturazione differita.
Da considerare inoltre il fatto che, sul ciclo attivo di fatturazione nelle piccole imprese già oggi si riscontrano difficoltà. Non sempre la fatturazione immediata viene posta in essere da personale amministrativo e dunque, le imprecisioni o gli errori sono più facili da commettere. In buona sostanza si ritiene che potrà essere necessario un maggiore tempo per l’emissione della fattura se non altro affinché la stessa possa essere sottoposta ad un processo di audit.
La commissione di errori infatti, con l’avvento della fatturazione elettronica, appesantirà notevolmente il processo di fatturazione; poiché l’annullamento della fattura elettronica comporta in ogni caso l’emissione di una nota di credito e la riemissione della fattura corretta.
È facile quindi immaginare che l’utilizzo della fatturazione differita rappresenterà in molte circostanze un percorso necessario che coinvolgerà talvolta il professionista che si occupa della contabilità del soggetto interessato.