Guazzabuglio giuridichese

“ Se il doc. informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’art 2 comma 2 ( attori nella sfera pa) , CESSA L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE A CARICO DEL CITTADINO O DELLE IMPRESE, che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso”. Art. 43 comma 1/bis del CAD.

MORALE : I NOSTRI DOCUMENTI INFORMATICI, QUALORA CONSERVATI DALLA PA, DOVREBBERO ESSERE  AL SICURO.

Immaginiamo quale caos si scatenerebbe  interpretando come sospensivo dell’obbligo di conservazione a norma il disposto contenuto nell’ART. 61 del Dlgs 179/2016 . Disposto che quindi, interpretato letteralmente, è ben lungi dal prevedere una sospensione delle regole tecniche contenute nel DPCM  13 novembre 2014 nella sua totalità.

L’art.61 sopracitato sospende l’obbligo per le amministrazioni di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti ( SISTEMI DI GESTIONE!!!) fino all’entrata in vigore di un decreto  del Ministro delegato per la semplificazione e per la p.a. . Doveva essere una sospensione di 4 mesi, sarà più lunga.

Di questo si tratta, semplicemente e in parole povere. “ Parole povere” che il presidente di Anorc ,Andrea Lisi, ha puntualmente e costantemente confermato ( non con parole povere). Provando in tutti i modi ad indicare un percorso interpretativo pulito in questo torbido guazzabuglio giuridichese.

Allora attendiamo, fiduciosi… come sempre.


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